Carta   dei diritti dei minori in Rete
                                approvata il 3 febbraio 2004 dal   Consiglio nazionale degli utenti dell'Autorità per le Garanzie nelle   Comunicazioni internet per la crescita e lo   sviluppo del minore con la necessità di una assunzione di responsabilità da   parte di tutti gli interlocutori, dalla famiglia alla scuola, dalle istituzioni   ai fornitori dei servizi in rete
                                
                                1 - Libertà di   espressione
                                1.1.-   Ogni fanciullo ha diritto alla libertà di espressione, che comprende il diritto   di manifestare il proprio pensiero in ogni sua forma, di ricercare, ricevere e   diffondere liberamente informazioni ed idee, anche mediante l'uso di strumenti   informatici e di internet.
                                1.2.- Al fanciullo deve essere assicurato l'uso   dei mezzi di comunicazione idonei a sostenere il pieno ed armonioso sviluppo   della sua personalità.
                                1.3.- La disponibilità e l'uso dei mezzi di   comunicazione devono corrispondere al livello di maturità del   fanciullo.
                                1.4.- I diritti dei minori sono prioritari, quando concorrono con   altri diritti, anche nella comunicazione e nell'uso della rete.
                                
                                2 - Eguaglianza
                                2.1.- La disponibilità e l'uso dei   mezzi di comunicazione informatica, l'accesso ad internet, le possibilità di   apprendimento attraverso di essi non devono costituire un nuovo elemento di   discriminazione e di diseguaglianza tra fanciulli.
                                2.2.- La comunità e le   istituzioni operano per rimuovere gli ostacoli economici, sociali, tecnici e per   superare i limiti cognitivi che impediscono la disponibilità e l'uso di mezzi di   comunicazione informatica appropriati per i fanciulli.
                                2.3.- Un sostegno   specifico ed adeguato deve essere assicurato ai fanciulli svantaggiati o con   disabilità, garantendo loro gli strumenti ed i programmi necessari per superare   le condizioni di disabilità e di svantaggio che limitino l'accesso alla rete e   la sua utilizzazione.
                                3 – Salute 
                                3.1.- Ogni fanciullo ha diritto ad   usare i mezzi di comunicazione e della rete, senza che ne risulti un danno o un   pregiudizio per il proprio sviluppo fisico, mentale, affettivo, morale, sociale   e spirituale.
                                3.2.- L'utilizzazione della rete deve essere appropriata, anche   nei tempi e nelle modalità di uso, e non deve favorire dipendenza e   solitudine.
                                4 -   Educazione e formazione
                                4.1.- Ogni fanciullo ha diritto di   ricevere nell'ambito familiare, nella scuola e nel contesto delle altre agenzie   educative, formazione e conoscenze adeguate alla sua crescita e maturazione,   compresa l'alfabetizzazione informatica e l'educazione alla comunicazione, anche   mediante internet.
                                4.2.- Il fanciullo ha diritto ad essere educato all'uso   consapevole e critico dei mezzi di comunicazione, compreso internet. L'uso di   internet deve costituire strumento ordinario di istruzione, mezzo di   comunicazione e occasione di apprendimento e di crescita culturale.
                                4.3.- La   disponibilità e l'accesso ad internet, come strumento di insegnamento e di   formazione a distanza, devono essere assicurati in tutte le situazioni di   impedimento della frequenza scolastica o di difficoltà, che possono essere   superate con l'uso di questo mezzo.
                                5 - Socializzazione e   gioco
                                5.1.- Il   fanciullo ha diritto ad una equilibrata vita sociale, nella quale si integri e   non sia dominante l'esperienza della dimensione virtuale.
                                5.2.- Ogni   fanciullo ha diritto a non essere isolato e ad avere l'opportunità di un uso   comune e socializzato di internet, nella famiglia, nella scuola, nei luoghi di   svago e di vita sociale appropriati per la sua età.
                                5.3.- L'uso non   individuale ma socializzato di internet, nel contesto delle comuni attività   ricreative e formative, deve essere agevolato da interventi di sostegno da parte   delle istituzioni.
                                6   – Ascolto
                                6.1.- Il   fanciullo che comunica attraverso internet ha diritto ad essere ascoltato e   trattato in conformità e nel rispetto della sua condizione, età e   maturità.
                                6.2.- Chiunque entri in contatto con fanciulli deve avere cura a   che non sia pregiudicato il loro sviluppo fisico, psichico e morale. E' da   escludere ogni forma di sfruttamento, assoggettamento e   prevaricazione.
                                7 -   Dignità e Riservatezza
                                7.1.- Il fanciullo ha diritto alla   riservatezza nelle comunicazioni, ferma restando la potestà dei   genitori.
                                7.2.- Il fanciullo ha diritto a che il proprio nome e la propria   immagine non siano usati, salvo che sia legittima e giustificata la diffusione.   In ogni caso deve essere assicurata la dignità del minore ed escluso ogni uso   strumentale.
                                8 -   Sicurezza
                                8.1.-   Ogni fanciullo ha diritto alla sicurezza nella navigazione in rete, che esclude   in particolare ogni induzione a comportamenti illeciti o a rischio. Nel   comunicare con altri, il fanciullo ha diritto di conoscere l'identità e l'età   della persona con cui entra in contatto.
                                8.2.- La sicurezza deve essere   garantita da ciascun operatore nell'ambito delle proprie competenze; in   particolare dai fornitori di servizi mediante l'uso delle tecniche disponibili,   la predisposizione e l'offerta di strumenti di selezione e filtraggio, di   protezione e di identificazione.
                                9 - Responsabilità 
                                La violazione dei   diritti del fanciullo nell'uso e con l'uso della rete, mediante azioni o   omissioni dolose o colpose, è un illecito che obbliga colui che lo ha commesso a   risarcire il danno, anche non patrimoniale, ferma l'applicazione delle sanzioni   previste da specifiche norme. 
                                                                  http://www.agcom.it/cnu/